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Sez. 1, Sentenza n. 31387 del 15/07/2026 Cc. (dep. 14/08/2026) Rv. 290554-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Lavoro di pubblica utilità sostitutivo applicato all’esito del riconoscimento della continuazione - Competenza a disporre la revoca in sede esecutiva - Determinazione - Criteri - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290554-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di esecuzione, la competenza a provvedere sulla revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, applicata all'esito del riconoscimento "in executivis" della continuazione tra reati oggetto di diverse condanne, appartiene, ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., al giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, unico legittimato a intervenire sull'intero trattamento sanzionatorio, in ragione dell'unitarietà del rapporto esecutivo e dell'inscindibilità della pena derivante dalla continuazione. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento di revoca adottato dal giudice che aveva irrogato la pena sostitutiva, trasmettendo gli atti al giudice che, per effetto del riconoscimento della continuazione con altri reati, l'aveva successivamente rideterminata).

Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 63, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 64 com. 2 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 66 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 70 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 661 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 663, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)