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Sez. 1, Sentenza n. 22280 del 25/01/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 273112 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Concessione in appello della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Competenza del giudice di primo grado - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273112-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa ex art. 189, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), dal giudice d'appello che, per il resto, abbia confermato la pronunzia di primo grado, appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., al Tribunale, in quanto il riconoscimento di tale sanzione costituisce una riforma solo in relazione alla pena della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 189 com. 9 n. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)