diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5045 del 29/05/1990 (Rv. 467470 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1990-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467470-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - PRESUPPOSTI.*

In tema di valutazione e liquidazione dei danni, affinché dal pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, in conseguenza dell'inadempimento o ritardato adempimento del debitore, possa detrarsi un incremento patrimoniale acquisito dal danneggiato medesimo (cosiddetto compensatio lucri cum danno) è necessario che anche tale incremento, così come il pregiudizio, discenda, quale conseguenza immediata e diretta, dallo stesso fatto produttivo del danno. (nella specie, in base all'enunciato principio la Corte suprema ha confermato la decisione dei giudici del merito che, in relazione al risarcimento del danno riconosciuto per ritardato pagamento di una somma dovuta a seguito di lodo arbitrale, non aveva scomputato nel relativo calcolo l'importo degli interessi passivi in conseguenza corrisposti ad istituti finanziari e portati in detrazione dall'imposta sul reddito dal danneggiato). (Conf 424/76, mass n 379074).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)