Sez. 1, Sentenza n. 424 del 09/02/1976 (Rv. 379074 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (APPALTO).*
RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO - CONDIZIONI - FATTISPECIE (APPALTO).*
In tema di valutazione e liquidazione dei danni, affinche dal pregiudizio patrimoniale subito dal danneggiato, in conseguenza del fatto illecito, possa detrarsi un incremento patrimoniale acquisito dal danneggiato medesimo (cosiddetto compensatio lucri cum danno), e necessario che anche detto incremento, cosi come il pregiudizio, discenda, quale conseguenza immediata e diretta, dallo stesso fatto. (nella specie, i giudici del merito, nel determinare i danni subiti dall'appaltante la costruzione di un edificio, a seguito dello inadempimento dell'appaltatore, avevano escluso la detraibilita dello incremento di valore ricevuto dal terreno destinato alla costruzione, in quanto rimasto inedificato, perche tale incremento si ricollegava a dei fattori-posizione e qualita del terreno, sviluppo urbanistico della zona-diversi dall'inadempimento dell'appaltatore, che era stato semplice occasione per l'operare dei fattori medesimi. La suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 1298/72, mass n 357822; (V 1914/70, mass n 347928).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)