Sez. L, Sentenza n. 845 del 30/01/1988 (Rv. 457238 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO NORMALE DI LAVORO - FATTI RILEVANTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - TRASFORMAZIONE IN RAPPORTO NORMALE DI LAVORO - FATTI RILEVANTI.*
Salvo che il rapporto di apprendistato abbia termine prima del compimento del periodo massimo consentito dalla legge per recesso dell'apprendista - e ferma restando, in tal caso, la possibilità che l'apprendista possa trovare lavoro nella stessa impresa perfino come manovale - la trasformazione del rapporto speciale di apprendistato in rapporto normale di lavoro costituisce l'evoluzione naturale del primo rapporto, conforme alla sua funzione. Tale trasformazione può avvenire sia per effetto del giudizio positivo di idoneità al compimento del tirocinio sia per il mantenimento in servizio del dipendente oltre il periodo massimo di apprendistato, sia, infine, per l'attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro, in qualunque tempo durante il tirocinio, in modo esplicito od implicito, con il conferimento effettivo delle mansioni che spettano all'operaio qualificato. (Conf 3164/73, mass n 366965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 7, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 18, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 19, DPR 30/12/1956 num. 1668 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)