Sez. 2, Sentenza n. 3164 del 22/11/1973 (Rv. 366965 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO IN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO - MODALITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE - TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI APPRENDISTATO IN NORMALE RAPPORTO DI LAVORO - MODALITA.*
Salvo che il rapporto di apprendistato abbia termine prima del compimento del periodo massimo consentito dalla legge per recesso dell'apprendista - e ferma restando, in tal caso, la possibilita che l'apprendista possa trovare lavoro nella stessa impresa perfino come manovale - la trasformazione del rapporto speciale di apprendistato in rapporto normale di lavoro costituisce l'evoluzione naturale del primo rapporto, conforme alla sua funzione. Tale trasformazione puo avvenire sia per effetto del giudizio positivo di idoneita al compimento del tirocinio, sia per il mantenimento in servizio del dipendente oltre il periodo massimo di apprendistato, sia, infine, per l'attribuzione della qualifica da parte del datore di lavoro, in qualunque tempo durante il tirocinio, in modo esplicito od implicito, con il conferimento effettivo delle mansioni che spettano all'operaio qualificato. (V 919/70, mass n 346342).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2134, Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)