Sez. L, Sentenza n. 10333 del 21/10/1997 (Rv. 509077 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE | Esercizio dello "ius variandi" - Equivalenza tra mansioni - Necessità - Elementi rilevanti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE
Agli effetti della disciplina dettata dall'art. 2103, primo comma, cod. civ., l'equivalenza delle nuove mansioni alle ultime effettivamente svolte, la quale costituisce un presupposto dello "ius variandi" del datore di lavoro, non va intesa come identità delle nuove alle precedenti mansioni, essendo sufficiente che il mutamento non comporti un aggravio della prestazione e non pregiudichi il lavoratore sul piano della carriera, incidendo sulla categoria e sul grado di appartenenza o determinando una collocazione più sfavorevole nella gerarchia dell'impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)