Sez. L, Sentenza n. 5921 del 19/11/1984 (Rv. 437579 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DA ULTIMO SVOLTE DAL LAVORATORE - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA DELLE NUOVE MANSIONI A QUELLE EFFETTIVAMENTE DA ULTIMO SVOLTE DAL LAVORATORE - CRITERI DI ACCERTAMENTO.*
Agli effetti della disciplina dettata dall'art. 2103, primo comma, cod. civ., l'equivalenza delle nuove mansioni alle ultime effettivamente svolte, la quale costituisce un presupposto dello ius variandi del datore di lavoro, non va intesa come identità delle nuove alle precedenti mansioni, essendo sufficiente che il mutamento non comporti un aggravio della prestazione e non pregiudichi il lavoratore sul piano della carriera, incidendo sulla categoria e sul grado di appartenenza o determinando una collocazione più sfavorevole nella gerarchia dell'impresa. (V 3990/84, mass n 435965).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)