diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11900 del 07/05/2019 (Rv. 653803 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Esecuzione forzata tributaria – Omessa o invalida notificazione di atti prodromici – “Opposizione c.d. recuperatoria” – Giurisdizione tributaria – Sussistenza.
Stato
decisa il 2019-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653803-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

In materia di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni c.d. "recuperatorie", con le quali l'opponente intenda contestare il diritto dell'ente impositore o dell'agente di riscossione di agire "in executivis", per ragioni riferibili agli atti prodromici dei quali deduce di non essere venuto a conoscenza per omessa o invalida notificazione, devono proporsi mediante ricorso al giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19 del d. lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 57 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)