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Sez. 3, Sentenza n. 12412 del 16/06/2016 (Rv. 640411 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Esecuzione esattoriale - Crediti da mancato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada - Omessa notifica del verbale di contestazione della violazione - Opposizione proposta ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 - Necessità - Mancata osservanza del termine prescritto dall'art. 7 del medesimo d.lgs. - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640411-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa, per omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7, comma 3, del medesimo d.lgs., perché l'impugnazione della cartella, in caso di omessa contestazione della violazione, ha funzione recuperatoria, venendo restituita al ricorrente la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale gli fosse stato notificato, sicché, se non impugnato nel predetto termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)