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Sez. 6, Sentenza n. 8372 del 15/02/1990 Ud. (dep. 06/06/1990) Rv. 184604 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - GIUDICE ISTRUTTORE - CHE ABBIA PROSCIOLTO TALUNO DEGLI IMPUTATI SU RICHIESTA DEL P.M. E IN ESITO A SOMMARIA ISTRUZIONE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184604-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - GIUDICE ISTRUTTORE - CHE ABBIA PROSCIOLTO TALUNO DEGLI IMPUTATI SU RICHIESTA DEL P.M. E IN ESITO A SOMMARIA ISTRUZIONE - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'incompatibilità comminata dall'art. 61, secondo comma, cod. proc. pen. riguarda il giudice che ha pronunciato, o nel caso di pronuncia collegiale, ha concorso a pronunciare l'ordinanza di rinvio a giudizio. Tale incompatibilità non può estendersi al giudice istruttore che, richiesto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 395 cod. proc. pen. e in esito a sommaria istruzione, abbia prosciolto taluno degli imputati, restituendo quindi gli Atti al pubblico ministero. Infatti, in questo caso il giudice istruttore conosce della causa solo nei riguardi dell'imputato del quale viene chiesto il proscioglimento e in funzione di tale scopo; non svolge nei confronti dei coimputati alcuna attività, né istruttoria né di decisione. (V mass n 179327; (V mass n 136750).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)