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Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988) Rv. 179327 - 01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - GIUDICE ISTRUTTORE - COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI ISTRUTTORI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179327-01

GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - GIUDICE ISTRUTTORE - COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI ISTRUTTORI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

Le ragioni di incompatibilità del giudice con il procedimento sottoposto al suo esame, indicate nell'art. 61 cod. proc. pen., sono tassative e non consentono interpretazione analogica. Ne consegue che l'incompatibilità sancita dal predetto articolo per il G. i. Che ha pronunciato o è concorso a pronunciare l'ordinanza di rinvio a giudizio, non riguarda anche il G. i. Che abbia raccolto prove nella fase istruttoria o compiuto singoli Atti istruttori. (V mass n 156850; (Conf mass n 164064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)