Sez. 6, Sentenza n. 9687 del 16/12/1987 Ud. (dep. 04/10/1988) Rv. 179327 - 01
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - GIUDICE ISTRUTTORE - COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI ISTRUTTORI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDICE PENALE - INCOMPATIBILITÀ - GIUDICE ISTRUTTORE - COMPIMENTO DI SINGOLI ATTI ISTRUTTORI - INCOMPATIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Le ragioni di incompatibilità del giudice con il procedimento sottoposto al suo esame, indicate nell'art. 61 cod. proc. pen., sono tassative e non consentono interpretazione analogica. Ne consegue che l'incompatibilità sancita dal predetto articolo per il G. i. Che ha pronunciato o è concorso a pronunciare l'ordinanza di rinvio a giudizio, non riguarda anche il G. i. Che abbia raccolto prove nella fase istruttoria o compiuto singoli Atti istruttori. (V mass n 156850; (Conf mass n 164064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 61 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)