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Sez. L, Sentenza n. 7807 del 08/06/2001 (Rv. 547348 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE | Pensione sociale sostituiva alle più favorevoli condizioni reddituali previste per le prestazioni del Ministero dell'Interno - Diritto dell'invalido ultrasessantacinquenne - Condizione - Sanatoria ex art. 1, comma secondo, della legge n. 93 del 1988 - Portata.
Stato
decisa il 2001-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547348-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PENSIONE SOCIALE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 21 marzo 1988, n. 93, autenticamente interpretato dall'art. 13, comma terzo, della legge 30 Dicembre 1991, n. 412 - disposizione che ha anche superato lo scrutinio di costituzionalità (sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1992) - , il diritto alla pensione sociale cosiddetto sostitutiva spetta, in base alle più favorevoli condizioni reddituali previste per il conseguimento delle prestazioni erogate agli invalidi civili dal Ministero dell'Interno, al mutilato o all'invalido civile che sia stato riconosciuto tale dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, soltanto se entro il 7 febbraio 1988, termine ultimo di vigenza del D.L. 9 dicembre 1987, n. 495, non convertito, e, quindi, decaduto, sia stato adottato da parte dell'INPS il provvedimento di liquidazione della pensione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/12/1987 num. 495, Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)