Sez. U, Sentenza n. 1618 del 09/02/1993 (Rv. 480823 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere | Sordomuti, mutilati e invalidi civili riconosciuti tali dalle apposite commissioni sanitarie dopo il sessantacinquesimo anno di età - Diritto alla pensione sociale, alle condizioni reddituali previste per le prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno - Mancata conversione del D.L. n. 495 del 1987 - Sanatoria degli effetti fatti salvi dalla norma e derivanti da provvedimenti di liquidazione di dette funzioni adottati dall'I.N.P.S. durante il periodo di vigilanza del citato D.L..
Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensione sociale - In genere
Alla stregua dell'art. 13, terzo comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, che ha superato lo scrutinio di costituzionalità (Corte Costituzionale n. 454 del 1992) e che (in conformità alla funzione espressamente dichiarata) ha carattere di norma d'interpretazione autentica, con conseguente efficacia retroattiva, l'art. 1 della legge 21 marzo 1988 n. 93 - che, dopo la mancata conversione del D.L. 9 dicembre 1987 n. 495 (il cui art. 1, primo comma, interpretava autenticamente gli artt. 10 ed 11 della legge n. 854 del 1973 nel senso che i sordomuti, i mutilati e gli invalidi civili, anche se riconosciuti tali a seguito di istanza alle apposite commissioni sanitarie dopo il compimento di sessantacinque anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale in base ai limiti di reddito stabiliti per l'erogazione delle prestazioni economiche da parte del Ministero dell'Interno alle rispettive categorie di appartenenza), ha (col primo comma) convertito (con modifiche) il D.L. 8 febbraio 1988 n. 25, sopprimendone i commi secondo e terzo dell'art. 1, ed ha sancito (al secondo comma) la validità degli atti e dei provvedimenti sorti sulla base del non convertito D.L. n. 495 del 1987 - va interpretato (in tale suo secondo comma) nel senso che gli effetti fatti salvi dalla norma di sanatoria (quale autenticamente interpretata) sono soltanto quelli derivanti da provvedimenti di liquidazione della pensione sociale ("sostitutiva") adottati dall'I.N.P.S., durante il periodo di vigenza (cioè dal 10 dicembre 1987 al 7 febbraio 1988) del decreto-legge decaduto, in favore di mutilati ed invalidi civili, riconosciuti tali dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle più favorevoli condizioni reddituali stabilite per l'accesso alle prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 10 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 11 CORTE COST., Legge 18/12/1973 num. 854 art. 14, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1987 num. 495 art. 1, Decreto Legge 08/02/1988 num. 25 art. 1 CORTE COST., Legge 21/03/1988 num. 93 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 8 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)