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Sez. 3, Sentenza n. 23618 del 20/12/2004 (Rv. 579540 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE | Disposizioni amministrative inderogabili per l'utilizzazione del bene per l'uso convenuto - Sussistenza al momento della conclusione del contratto - Giuridica impossibilità dell'oggetto - Nullità del contratto - Impossibilità della prestazione per causa non imputabile al debitore - Estinzione dell'obbligazione - Conseguenze - Fattispecie relativa a contratto di fornitura di feritina di origine animale.
Stato
decisa il 2004-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579540-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA - IN GENERE

Mentre l'impossibilità giuridica dell'utilizzazione del bene per l'uso convenuto o per la sua trasformazione secondo le previste modalità, quando derivi da disposizioni inderogabili già vigenti alla data di conclusione del contratto, rende nullo il contratto stesso per l'impossibilità dell'oggetto, a norma degli artt. 1346 e 1418 cod.civ., nella diversa situazione in cui la prestazione sia divenuta impossibile per causa non imputabile al debitore ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod.civ., l'obbligazione si estingue; con la conseguenza che colui che non può più rendere la prestazione divenuta, intanto, definitivamente impossibile, non può chiedere la relativa controprestazione, nè può agire con l'azione di risoluzione allegando l'inadempimento della controparte.(Nella specie, relativa a contratto di fornitura di prodotti per l'industria farmaceutica, la Corte Cass. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la pretesa risarcitoria avanzata da produttrice di ferritina di origine animale nei confronti di azienda farmaceutica che, a seguito della sopravvenuta non commerciabilità del prodotto - derivante da provvedimento del Ministro della sanità-, aveva cessato di richiedere la fornitura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)