Sez. L, Sentenza n. 11121 del 26/07/2002 (Rv. 556330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Cessazione dell'attività per perdita della disponibilità della struttura aziendale - Effetto sui rapporti di lavoro - Estinzione per impossibilità sopravvenuta - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Tutte le volte che l'imprenditore è privato della opportunità di utilizzare la prestazione della controparte a seguito della perdita della disponibilità della struttura aziendale, si realizza una situazione che, al pari della cessazione dell'azienda, fa venir meno lo stesso substrato della prestazione lavorativa, per cui il datore è legittimato a recedere dal rapporto, ormai estinto per impossibilità sopravvenuta ai sensi degli artt. 1256 e 1463 cod. civ.. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, pur dando atto dell'avvenuta cessazione dell'attività produttiva, per essere il datore di lavoro stato sollevato, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, dalla custodia degli impianti aziendali sottoposti a sequestro giudiziario, aveva tuttavia omesso di valutare se il datore di lavoro potesse ancora utilizzare la prestazione del lavoratore al fine dell'accertamento della impossibilità sopravvenuta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1463
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)