Sez. 1, Sentenza n. 17543 del 19/11/2003 (Rv. 568297 - 01)
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Efficacia nei confronti del terzo - Regime della data di cui all'art. 2704 cod. civ. - Applicabilità - Nozione di terzo - Curatore in sede di revocatoria fallimentare - Inclusione.
CONTRATTI BANCARI - APERTURA DI CREDITO BANCARIO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)
Il contratto di apertura di credito non si sottrae al regime dettato dall'art. 2704 cod. civ., con riguardo all'opponibilità della data della relativa scrittura privata, nel caso in cui debba essere fatto valere nei confronti del terzo: tale è, nella revocatoria fallimentare, il curatore, che agisce per conto della massa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)