Sez. 1, Sentenza n. 12947 del 05/12/1992 (Rv. 479913 - 01)
Contratti bancari - Apertura di credito bancario - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Affidamento - Estremi - Annotazione nel libro fidi di una banca - Rilevanza probatoria - Stipulazione per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente - Prova - Configurabilità - Esclusione.
Contratti bancari - Apertura di credito bancario - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)
L'annotazione nel libro fidi di una banca degli estremi di un affidamento, con riferimento sia al limite dello scoperto sia alla delibera interna di concessione, ancorché trovi corrispondenza in una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un conto passivo con adempimenti reiterati, da parte della banca, di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca preventivamente valutati, non dimostra in sè la stipulazione, per fatti concludenti, di un contratto di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera tolleranza da parte della banca, che ha la possibilità di controllare la situazione patrimoniale e finanziaria del correntista e fare immediato ricorso a forme sollecite di copertura e tutela.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Regio Decr. Legge 12/03/1936 num. 375 art. 37, Legge 07/03/1938 num. 141 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)