Sez. 3, Sentenza n. 15251 del 14/12/2016 Cc. (dep. 28/03/2017) Rv. 269649 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Provvedimento con cui il gip disponga l'imputazione coatta - Notizia di reato iscritta contro ignoti - Impugnazione proposta dall'indagato - Inammissibilità - Sussistenza - Fattispecie.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE
E inammissibileil ricorso per cassazione dell'indagato, avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che non accolga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione, ex art. 409, comma quinto, cod. proc. pen., in quanto unico soggetto legittimato ad impugnare è, in tal caso, il pubblico ministero. (In applicazione di questo principio la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato il quale eccepiva l'abnormità del provvedimento del G.I.P. che aveva ordinato l'imputazione coatta relativamente ad una notizia di reato iscritta contro ignoti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)