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Sez. 4, Sentenza n. 10877 del 20/01/2012 Cc. (dep. 20/03/2012) Rv. 251986 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Imputazione coatta - Impugnazione - Pubblico Ministero - Legittimazione esclusiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 2012-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251986-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

È inammissibile l'impugnazione proposta dall'indagato avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che respinga la richiesta di archiviazione e disponga la formulazione dell'imputazione (art. 409, comma quinto, cod. proc. pen.), unico soggetto legittimato ad impugnare essendo il pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)