diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3416 del 19/03/1992 (Rv. 476359 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere | Giudizio di merito - Tribunale per i minorenni - Rito contenzioso ordinario in luogo di quello camerale - Utilizzazione senza opposizione delle parti - Conseguenze - Invalidità del giudizio - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476359-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - In genere

Nel caso in cui nel giudizio di merito per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità (art. 269 cod. civ.) il Tribunale per i minorenni abbia seguito il rito contenzioso ordinario, anziché quello camerale fissato dall'art. 38 Disp. Att. cod. civ., come modificato dall'art. 68 legge 4 maggio 1983 n. 184, senza opposizione delle parti, lo svolgimento dell'intera fase processuale secondo uno schema diverso da quello prescritto dalla legge, in virtù del principio della conversione degli atti nulli, non ne determina l'invalidità, ove il giudizio abbia raggiunto lo stesso scopo cui sarebbe pervenuto se si fosse seguito il rito camerale ed esso non sia censurabile né sotto il profilo dell'osservanza del contraddittorio, né sotto quello delle peculiari connotazioni del procedimento camerale quanto alla sua maggiore speditezza ed alle modalità di assunzione delle prove.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)