Sez. 1, Sentenza n. 10377 del 22/10/1997 (Rv. 509115 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Procedimento di primo grado dinanzi al tribunale per i minorenni - Rito ordinario - Utilizzazione - Nullità - Configurabilità - Esclusione - Violazione dell'art. 25 Cost. - Esclusione - Fondamento.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Nel giudizio di merito di primo grado dinanzi al Tribunale per i minorenni, per la dichiarazione di paternità o maternità naturale di un minore, non è causa di nullità l'utilizzazione del rito ordinario al posto di quello camerale, previsto dall'art. 38 disp. att. cod.civ., come modificato dall'art. 68 della legge n. 184 del 1983, sia perché la nullità non è sancita da alcuna norma, sia, comunque, per l'applicabilità del principio della conversione degli atti nulli, in quanto il rito ordinario consente di raggiungere il medesimo risultato con non inferiore ed anzi più penetrante garanzia della difesa e delle regole del contraddittorio. Nè, nell'adozione del rito ordinario invece di quello camerale e, di conseguenza, nell'ammissione ed espletamento dei mezzi di prova ad opera del solo giudice istruttore e non del collegio integrato dai membri specializzati, può ravvisarsi una violazione dell'art. 25 Cost. per sottrazione della parte al suo giudice naturale; infatti, tale precetto costituzionale va riferito al giudice innanzi al quale viene instaurata e trattata la causa (nella specie, correttamente proposta innanzi al Tribunale per i minorenni) e non al singolo magistrato che, in seno al giudice collegiale, svolga funzioni ed eserciti poteri procedimentali propri.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)