Sez. 5 - , Sentenza n. 15004 del 16/06/2017 (Rv. 644549 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Contenzioso tributario Sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. - Provvedimento abnorme - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE
In tema di processo tributario, l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 373 c.p.c., che disponga la sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza della commissione tributaria regionale impugnata per cassazione, non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost., atteso che non costituisce un provvedimento abnorme, non è definitiva, né decisoria, ma ha carattere strumentale ed interinale, perchè destinata ad operare sino alla definizione del già instaurato giudizio di legittimità, ed è inidonea ad assumere efficacia di giudicato, sia dal punto di vista formale che sostanziale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 373 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 49 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)