Sez. 3, Sentenza n. 12252 del 25/05/2007 (Rv. 598167 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Provvedimenti del giudice a quo in caso di ricorso per cassazione - Pretesa abnormità in riferimento all'"iter" di trasmissione degli atti ex art. 369 cod. proc. civ. - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
È inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso provvedimenti di natura interinale e privi dei caratteri della decisorietà e definitività. Ne consegue che è inammissibile il ricorso con il quale il ricorrente lamenti l'inosservanza, mediante l'adozione di provvedimenti abnormi, dell'iter processuale previsto dall'at. 369 cod. proc. civ. per la trasmissione degli atti alla corte di cassazione in caso di impugnazione in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)