Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003 (Rv. 566681 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Controversie relative a trattamenti previdenziali - Carattere imperativo della normativa - Interesse dell'Istituto previdenziale a impugnare una decisione di merito contrastante con tale disciplina - Sussistenza - Concorrente esigenza di corretta ricostruzione dei rapporti tra Ente previdenziale e assicurati - Configurabilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra Istituto assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica amministrazione, deve ritenersi sussistente l'interesse dell'INPS ad impugnare una decisione di merito che, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, abbia riconosciuto il diritto dell'assicurato all'assegno ordinario di invalidità anziché alla pensione di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 CORTE COST., Legge 06/07/1939 num. 1272 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)