Sez. L, Sentenza n. 9684 del 28/09/1998 (Rv. 519217 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE | Soccombenza - Necessità - Nozione - Aspetto sostanziale (pregiudizio oggettivo) - Rilevanza - Atteggiamento processuale della parte - Ininfluenza - Domanda relativa a prestazioni previdenziali - Imperatività delle norme relative - Conseguenze - Conclusioni dell'istituto assicuratore - Rilevanza - Limiti - Fattispecie relativa a mancata verifica giudiziale del requisito contributivo non preso in considerazione nelle conclusioni definitive dell'INPS.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Ai fini dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato, mentre non rileva il dato formale dell'atteggiamento assunto dalla parte nel giudizio, che può essere di indifferenza, come nel caso della contumacia, o anche di adesione alla pretesa contraria; tale principio trova ulteriore ragione di conferma, nelle controversie aventi ad oggetto prestazioni previdenziali, nel carattere imperativo delle norme sui trattamenti previdenziali, che escludono la configurabilità di un vincolante riconoscimento da parte dell'Ente assicuratore (o del suo difensore, ancorché munito del potere di transigere e conciliare) del diritto alla prestazione che prescinda da un'inequivoca e consapevole manifestazione ricognitiva dei presupposti del medesimo, senza margini di scelta al di fuori di quelli di natura tecnica, di carattere medico - legale. (Nella specie la S.C., avendo ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta, ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva accertato il diritto all'assegno di invalidità, sulla base del risultato della espletata nuova consulenza tecnica - a seguito della quale l'INPS aveva genericamente riconosciuto in sede di conclusioni il diritto alla prestazione -, senza verificare l'esistenza del requisito contributivo, che precedentemente era stato escluso dall'Ente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)