Sez. 2, Sentenza n. 3514 del 25/10/1969 (Rv. 343667 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - ASCENSORE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO FISSATO PER LA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DI SCALE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE E LORO RIPARTIZIONE - ASCENSORE - APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO FISSATO PER LA MANUTENZIONE E RICOSTRUZIONE DI SCALE.*
Circa la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione, relative all'ascensore, destinato all'uso comune in un edificio in condominio, va applicata, in Mancanza di una specifica disposizione di legge che disciplini il caso, la regola posta dall'art 1124 cod civ per le scale, eguale essendo la ratio tra l'ipotesi disciplinata da tale norma e quella riguardante l'ascensore. Tali spese vanno, pertanto, ripartite per meta in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l'altra meta in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1124
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)