diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2833 del 25/03/1999 (Rv. 524546 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - ASCENSORE | Spese di manutenzione e di ricostruzione - Ripartizione - Criteri.
Stato
decisa il 1999-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524546-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IMPIANTI COMUNI - ASCENSORE

In tema di condominio di edifici la regola posta dall'art. 1124 cod. civ. relativa alla ripartizione tra i condomini delle spese di ricostruzione (oltre che di manutenzione) delle scale è applicabile per analogia, ricorrendo identica "ratio", alle spese relative alla ricostruzione (e manutenzione) dell'ascensore già esistente. La disciplina legislativa in "subiecta materia" (artt. 1123 - 1125 cod. civ.) è, peraltro, suscettibile di deroga con patto negoziale intervenuto tra i condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)