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Sez. 2, Sentenza n. 1371 del 05/05/1972 (Rv. 357943 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI(ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO O INVOCAZIONE DELLO ATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE CHE NON ABBIA SOTTOSCRITTO - EQUIPOLLENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357943-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI(ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - AD SUBSTANTIAM - IN GENERE - SOTTOSCRIZIONE DI UNA SOLA PARTE - PRODUZIONE IN GIUDIZIO O INVOCAZIONE DELLO ATTO DA PARTE DEL CONTRAENTE CHE NON ABBIA SOTTOSCRITTO - EQUIPOLLENZA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi in cui sia richiesta la Forma scritta ad substantiam, ai fini della validita del contratto, alla mancata sottoscrizione dell'atto sopperisce la produzione in giudizio, o l'invocazione in proprio favore dell'atto stesso, da parte del contraente che non abbia manifestato per iscritto la sua volonta, purche l'altro contraente non abbia revocato il proprio consenso anteriormente alla produzione del documento. (Conf 2534'71, mass n 353585).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)