Sez. 2, Sentenza n. 666 del 09/03/1966 (Rv. 321321 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - FORMALITA E ATTI NECESSARI - PROVA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - PERFEZIONAMENTO - FORMALITA E ATTI NECESSARI - PROVA.*
La notificazione per posta non si esaurisce con la spedizione dello atto da notificare da parte dell'ufficiale giudiziario, ma si perfeziona con la consegna, da parte dell'agente postale, del piego che lo contiene al destinatario o a persona abilitata a riceverlo. Della avvenuta consegna solo l'avviso di ricevimento fa fede sino a querela di falso. Nel caso di rifiuto a ricevere il piego, la consegna si ritiene perfezionata con l'adempimento delle formalita dell'avviso di deposito del piego stesso all'ufficio postale e del deposito effettivo. (Cfr 1296/65; 250/65; 2806/62; 1418/51).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1940 num. 689 art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)