Sez. 1, Sentenza n. 181 del 28/01/1970 (Rv. 344973 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - REQUISITO DI ESISTENZA - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO - SANATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - CONSEGNA DEL PLICO AL DESTINATARIO - REQUISITO DI ESISTENZA - MANCANZA DELL'AVVISO DI RICEVIMENTO - INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DEL DESTINATARIO DELL'ATTO - SANATORIA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI RICORSO PER CASSAZIONE.*
La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona non gia con la spedizione del plico raccomandato da parte dell'ufficiale giudiziario, ma con la consegna del plico stesso da parte dell'agente postale al destinatario. Non puo, pertanto, ritenersi eseguita la notificazione, ove manchi l'avviso di ricevimento prescritto dall'art 149 cod proc civ. in tale ipotesi, non puo ritenersi operante la sanatoria per effetto della Costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, poiche tale sanatoria puo concepirsi solo nel caso di vizi della notificazione, non anche nel caso di inesistenza della stessa. (nella specie, si trattava di ricorso per Cassazione notificato a mezzo del servizio postale e depositato in cancelleria senza l'avviso di ricevimento e l'intimato si era costituito soltanto all'udienza di discussione per eccepire la inammissibilita del ricorso). (sulla prima parte, Conf 666-66, massima n 321321 sulla seconda parte V 2423-66, massima 324690 518-64 962-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)