Sez. 5, Sentenza n. 20704 del 01/10/2014 (Rv. 632622 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Recupero del rimborso erroneamente effettuato - Speciale disciplina ex art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Società di persone - Obbligo della società e soci - Sussistenza - Responsabilità penale dell'amministratore - Interruzione del rapporto organico - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, qualora siano stati indebitamente eseguiti dei rimborsi a favore di una società, in conseguenza di condotte di reato (nella specie, predisposizione di falsa documentazione di supporto) di uno dei soci-amministratori in concorso con dipendenti dell'Amministrazione finanziaria, legittimamente quest'ultima può provvedere all'iscrizione a ruolo delle somme indebitamente rimborsate, ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 29 settembre 1972 n. 602, nei confronti della società, il cui obbligo è estensibile ai soci, in quanto la responsabilità penale di uno dei soci-amministratori non determina un'interruzione del rapporto organico tra l'amministratore e la società, nel cui interesse si è svolta l'attività, sia pure a titolo provvisorio e per ragioni illecite.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1972 num. 602 art. 43, Cod. Civ. art. 2298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)