Sez. 5, Sentenza n. 17731 del 04/08/2006 (Rv. 592475 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Società di persone - Imputazione proporzionale dei redditi ai singoli soci - Condizioni - Illiceità dell'attività dell'amministratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema d'imposte sui redditi delle società di persone, l'imputazione proporzionale dei redditi della società ai singoli soci, prevista dall'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, in quanto indipendente dall'effettiva percezione degli utili e dalla stessa partecipazione del socio alla gestione sociale, non è esclusa dal carattere illecito dell'attività posta in essere dall'amministratore della società: lo svolgimento di tale attività in violazione di norme organizzative o di legge non comporta infatti l'interruzione del rapporto organico - sempre che gli atti posti in essere siano comunque pertinenti all'azione della società e rispondano ad un interesse riconducibile, anche indirettamente, all'oggetto sociale -, né la nullità degli atti compiuti, ma solo l'inefficacia o l'inopponibilità degli stessi ai terzi, che può essere fatta valere solo dalla società, con la conseguenza che, qualora quest'ultima abbia ratificato l'illegittimo operato dell'amministratore, resta irrilevante ogni questione relativa all'estraneità dell'atto all'oggetto sociale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva considerato irrilevante, ai fini dell'imputazione ai singoli soci dei redditi prodotti da un'agenzia di assicurazioni gestita da una società di persone, l'attività illecitamente posta in essere dall'amministratore mediante l'emissione di polizze fideiussorie a nome di altra società senza autorizzazione e l'incasso dei relativi premi, ritenendo che gli effetti di tale attività fossero stati fatti propri dalla società, attraverso la successiva presentazione d'istanza di condono).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2384 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)