Sez. 2, Sentenza n. 3791 del 22/11/1968 (Rv. 337193 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SOGGETTO PARTECIPANTE AD UN PROCESSO A QUALSIASI TITOLO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE - SOGGETTO PARTECIPANTE AD UN PROCESSO A QUALSIASI TITOLO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - CONDIZIONI.*
Qualunque sia il titolo o la ragione per cui taluno e parte in un processo, sia tale partecipazione necessaria o facoltativa, volontaria o coatta, legittima o arbitraria, ove nel corso del giudizio anziche chiedere la estromissione o rimettersi ai provvedimenti del giudice, faccia propria la causa di alcuna delle parti ed assuma attiva posizione di contrasto verso altre parti, deve anche nei suoi confronti funzionare il principio della soccombenza ai fini dell'attribuzione delle spese di giudizio. (Conf. 2105-65 2618-60 2571-58).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)