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Sez. 1, Sentenza n. 1318 del 27/04/1972 (Rv. 357850 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SOGGETTO PARTECIPANTE AD UN PROCESSO A QUALSIASI TITOLO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357850-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - SOGGETTO PARTECIPANTE AD UN PROCESSO A QUALSIASI TITOLO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Qualunque sia il titolo per cui taluno e parte in un processo, se assume posizione attiva di contrasto verso altra parte, deve a quest'ultima, in ipotesi di soccombenza, le spese del giudizio, in quanto la soccombenza costituisce un criterio oggettivo, riferito alla sostanza decisoria della controversia. (Conf 3791'68, mass n 337193; 3234'68, mass n 336179).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)