Sez. 6, Sentenza n. 24100 del 16/06/2025 Cc. (dep. 30/06/2025) Rv. 288249-01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Persona richiesta in consegna - Gravità delle condizioni di salute - Rifiuto della consegna - Possibilità - Limiti - Ricorribilità per cassazione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello quale giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, la corte di appello, in qualità di giudice dell'esecuzione, può rifiutare la consegna con ordinanza ricorribile per cassazione ex art. 22 legge 22 aprile 2005, n. 69, nel caso in cui, a seguito della decisione che l'abbia disposta, emergano motivi seri e comprovati per ritenere che questa esponga la persona richiesta a un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di un deterioramento rapido e irrimediabile del suo stato di salute.
Legge 22/04/2005 num. 69 art. 1, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 2, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 23 com. 3, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 1, Decisione Consiglio CEE 13/06/2002 num. 584 art. 23 com. 4, Costituzione art. 32, Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)