Sez. T, Ordinanza n. 11356 del 30/04/2025 (Rv. 674678-01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Deduzione dei costi da attività delittuosa ex art. 14, comma 4-bis, l. n. 537 del 1993 - Automatica rilevanza nel giudizio tributario delle pronunce penali - Esclusione - Equiparazione tra le pronunce ex art. 425 c.p.p. ed ex art. 531 c.p.p. - Esclusione - Conseguenze. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE - In genere.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
In tema di divieto di deduzione fiscale di costi derivanti da attività delittuosa di cui all'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge, il giudice conserva un potere di autonoma valutazione dei fatti sulla base delle regole proprie del procedimento tributario, non potendo, tuttavia, procedersi all'equiparazione, a tali fini, tra la sentenza di estinzione ex art. 425 c.p.p. (che non sottende alcun esame di fondatezza dell'accusa) e quella di cui all'art. 531 c.p.p. (la quale implica, invece, il preventivo vaglio circa la presenza degli elementi posti a fondamento dell'azione penale), di modo che, in questo secondo caso, resta appannaggio del giudice tributario la verifica dei presupposti per il disconoscimento dei costi da reato.
Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 531
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)