Sez. T, Ordinanza n. 33830 del 21/12/2024 (Rv. 673186-01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Processo tributario - Sentenza penale di non luogo a procedere - Rilevanza ai sensi dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000 - Inidoneità strutturale al giudicato - Manifesta infondatezza d'illegittimità costituzionale - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - DECISIONI - IN GENERE - In genere.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE
La sentenza penale di non luogo a procedere non produce effetti ai fini dell'art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, trattandosi di decisione che conclude la fase delle indagini preliminari in ragione dell'insostenibilità dell'accusa in giudizio, ai sensi dell'art. 425, comma 3, c.p.p., e, in quanto resa allo stato degli atti senza alcun accertamento in fatto, è inidonea al giudicato, tanto da essere revocabile con ordinanza; ne consegue la manifesta infondatezza della questione d'illegittimità costituzionale in relazione all'inapplicabilità del citato art. 21-bis alla predetta sentenza, perché questa non è assimilabile, per struttura e disciplina, alla sentenza assolutoria dibattimentale che, presupponendo un accertamento in fatto, ha invece attitudine al giudicato.
Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 21 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 434, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 436 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)