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Sez. 5, Sentenza n. 3181 del 14/11/2018 Cc. (dep. 23/01/2019) Rv. 275411 - 03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione - Verifica delle condizioni per l'applicabilità - Poteri istruttori del giudice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275411-03

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di prevenzione, in virtù del disposto di cui all'art. 7, comma 9, d.lgs. 9 giugno 2011, n. 159 - che rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni di cui all'art. 666 cod. proc. pen, in quanto compatibili - è legittimo lo svolgimento di accertamenti preordinati alla verifica delle condizioni per l'applicazione delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, rientrando dette verifiche negli ampi poteri istruttori assegnati al giudice dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 7 com. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)