Sez. 2, Sentenza n. 28839 del 03/06/2015 Cc. (dep. 07/07/2015) Rv. 264298 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Creditore cessionario di crediti in "blocco" - Legittimazione per l'ammissione al credito - Documentazione insufficiente - Autonomi poteri istruttori del giudice - Attivazione - Condizioni - Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE
In tema di misure di prevenzione, quando il creditore cessionario di crediti "in blocco" ex art. 58 D.Lgs. 1 settembre 1983, n. 385, pone a fondamento dell'istanza di ammissione del credito elementi documentali corredati da specifiche indicazioni in ordine all'acquisto della titolarità dei crediti, il giudice che ritiene insufficiente la documentazione prodotta deve far ricorso ai propri autonomi poteri istruttori e, previa attivazione del contraddittorio, assumere direttamente informazioni ovvero chiedere ulteriore documentazione e precisazioni all'istante. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficientemente assolto l'onere di provare la propria legittimazione a proporre domanda di ammissione al credito da parte di creditore che aveva prodotto procura speciale e fornito indicazione analitica di dati sulla base dei quali affermava di essere cessionario dei rapporti giuridici).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/06/2011 num. 159 art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)