Sez. 1, Sentenza n. 6193 del 07/03/2008 (Rv. 602619 - 01)
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO) | Azione di contraffazione - Natura giuridica - Reale - Accertamento - Confondibilità tra marchi - Estensione alla confondibilità tra prodotti - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - IN GENERE (ESCLUSIVITÀ DEL MARCHIO)
L'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno distintivo come bene autonomo sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi mentre prescinde dall'accertamento relativo alla confondibilità dei prodotti e dalle concrete modalità di uso del segno, riservato, invece, all'azione di concorrenza sleale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2569, Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Legge 21/06/1942 num. 929 art. 26 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)