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Sez. 1, Sentenza n. 8119 del 03/04/2009 (Rv. 607956 - 01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - ALTRI ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE | Domanda di repressione della concorrenza sleale - Contestualità con l'azione a tutela del marchio - Possibilità - Diversità di presupposti - Configurabilità - Conseguenze - Rigetto della prima domanda - Esame della seconda - Necessità.
Stato
decisa il 2009-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607956-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CONFUSIONE DI PRODOTTI E ATTIVITÀ - ALTRI ATTI IDONEI A CREARE CONFUSIONE

L'azione per la repressione della concorrenza sleale e l'azione a tutela del marchio sono diverse per natura, presupposti e oggetto, in quanto la prima, avente carattere personale, presuppone la confondibilità con i prodotti della concorrente e, quindi, la possibilità di uno sviamento della clientela, con conseguente danno, mentre la seconda, avente natura reale, opera indipendentemente dalla confondibilità dei prodotti; inoltre, nell'azione per concorrenza sleale l'intenzionalità dell'agente è presunta, laddove nell'azione a tutela del marchio la responsabilità del contraffattore è indipendente da connotazioni soggettive. Pertanto, il rigetto della domanda a tutela del marchio non esonera il giudice dall'esame della diversa domanda a tutela della concorrenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST., Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 1, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)