diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9759 del 15/06/1999 Ud. (dep. 30/07/1999) Rv. 214322 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE | Relazione introduttiva del pubblico ministero - Mancata attestazione nel verbale di udienza dell'avvenuto svolgimento della relazione - Nullità di ordine generale - Esclusione - Natura di prova del mancato svolgimento della stessa - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214322-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - IN GENERE

L'eventuale incompletezza del verbale di udienza, con riguardo all'esposizione dei fatti da parte del pubblico ministero, non è inquadrabile nell'ambito delle nullità di ordine generale. Peraltro, il solo fatto che nel processo verbale dell'udienza nulla si attesti circa lo svolgimento di alcune attività, di carattere ordinario, del pubblico ministero o del collegio non costituisce prova del mancato svolgimento delle stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 136, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 136, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)