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Sez. 6, Sentenza n. 10887 del 11/10/2012 Ud. (dep. 07/03/2013) Rv. 254786 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Beni acquisiti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-10-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254786-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)