Sez. 6, Sentenza n. 10887 del 11/10/2012 Ud. (dep. 07/03/2013) Rv. 254786 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992 - Beni acquisiti in epoca precedente all'entrata in vigore della legge - Applicabilità - Sussistenza - Ragioni.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
L'ipotesi di confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, può essere disposta anche in relazione a cespiti acquisiti in epoca anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni che l'hanno istituita, in quanto il principio di irretroattività opera solo con riguardo alle confische aventi sicura natura sanzionatoria e non anche in relazione alle misure di sicurezza, tra cui va ricompresa la confisca in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 200 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)