Sez. L, Sentenza n. 3173 del 14/03/1992 (Rv. 476282 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Funzionari | Funzionari di banca - Accertamento - Criteri - Ricorso alla pratica generale seguita alla stregua della disciplina collettiva del settore - Liceità - Condizione - Conseguenze - Spendita della forma sociale - Rilevanza - Limiti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Funzionari
Ai fini della determinazione degli aspetti caratterizzanti la figura del funzionario di banca, in ipotesi di non univocità della specifica norma statutaria che definisce tale qualifica, è legittimo il ricorso, ai sensi dell'art. 1368 cod. civ., alla pratica generale seguita alla stregua della disciplina collettiva del settore (ancorché quest'ultima non sia direttamente applicabile all'istituto di credito datore di lavoro), e, conseguentemente, ben può assegnarsi rilievo decisivo, ai fini del riconoscimento della suddetta qualifica, alla circostanza dell'avvenuta spendita, da parte del lavoratore, della firma sociale, relativamente ad atti gestionali pertinenti all'esercizio dell'impresa, in misura così generale e continuativa da non poter essere confusa, per il complesso quantitativo e qualitativo degli affari, con lo sporadico esercizio del medesimo potere da parte di un impiegato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1368, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 96, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 96
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)