Sez. L, Sentenza n. 8022 del 02/09/1996 (Rv. 499441 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI | Qualifica di funzionario - Origine e disciplina contrattuale - Conseguenze - Valenza generale della nozione - Esclusione - Normativa legale sulla direzione delle aste relative al credito su pegno (consentita per legge ai "funzionari" delle casse di risparmio) - Rilevanza ai fini dell'inquadramento contrattuale - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - FUNZIONARI
La qualifica di funzionario, in relazione all'inquadramento in categorie dei lavoratori dipendenti, ha natura contrattuale, essendo istituita e definita dai contratti collettivi di singoli settori produttivi, e quindi non fa riferimento a una nozione avente una valenza generale. Correlativamente deve escludersi che abbia diretta rilevanza ai fini della classificazione contrattuale del personale delle casse di risparmio, e delle inerenti conseguenze sul piano retributivo e normativo, la norma dell'art. 52 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279 - dettata per i monti di credito su pegno ed applicabile, in base al seguente art. 53 (diversamente dall'art. 10 della legge 10 maggio 1938 n. 745, relativo alle sottoscrizione delle polizze di pegno), anche alle casse di risparmio - il quale stabilisce che l'incarico di dirigere le aste può essere affidato ad un funzionario del monte dei pegni. (Nella specie le domande dei ricorrenti di inquadramento quale funzionari, basate sulla preposizione dei medesimi alla sezioni pegni di una cassa di risparmio con il potere di firmare le polizze e di sovraintendere alle aste, e rigettate con la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., non sono state valutate anche in relazione alla disciplina contrattuale della qualifica richiesta, per la genericità delle relative deduzioni nei gradi di merito).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 art. 52, Regio Decr. 25/05/1939 num. 1279 art. 53, Legge 10/05/1938 num. 745 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)