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Sez. U, Sentenza n. 406 del 12/02/1974 (Rv. 368113 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIPENDENTI DELLA PA - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - ART 7 DEL DL N 274 DEL 1929 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1974-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368113-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - DIPENDENTI DELLA PA - ALBO PROFESSIONALE - ISCRIZIONE - ART 7 DEL DL N 274 DEL 1929 - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

E manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale (con riferimento all'art 3 della Costituzione) dell'art 7 del RD 11 febbraio 1929, n 274, che per i Geometri pubblici impiegati regola diversamente - a seconda degli ordinamenti delle amministrazioni da cui dipendono - la possibilita d'iscrizione negli albi professionali, in quanto il principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge esige che situazioni identiche siano regolate da una normativa identica, ma non comporta - ed anzi logicamente esclude - che a situazioni diverse venga applicato un trattamento eguale. (nella specie, e stato ritenuto che differente e la posizione giuridica dei Geometri impiegati presso i vari enti ed organi dell'amministrazione pubblica, come differenti sono i fini e le funzioni che l'ordinamento assegna a tali enti ed organi).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 11/02/1929 num. 274 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)