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Sez. U, Sentenza n. 4124 del 01/07/1980 (Rv. 408024 - 01)

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - IMPIEGATI COMUNALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - INAMMISSIBILITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 7 DEL RD N 274 DEL 1929 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1980-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408024-01

PROFESSIONISTI - GEOMETRI - IMPIEGATI COMUNALI - ISCRIZIONE ALL'ALBO - INAMMISSIBILITA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 7 DEL RD N 274 DEL 1929 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'incompatibilita dell'Esercizio di qualunque attivita professionale che, l'art 241 terzo comma del RD 3 marzo 1934 n 383 (testo unico della legge comunale e provinciale) prevede per gli impiegati comunali, comporta che gli stessi non possono essere iscritti nell'albo dei Geometri, ai sensi dell'art 7 primo comma del regolamento professionale di cui al RD 11 febbraio 1929 n 274. Tale norma, non modificata ne abrogata dall'art 1 della legge 25 aprile 1938 n 897 in tema di Obbligo di iscrizione nell'albo per l'Esercizio della professione, manifestamente non si pone in contrasto con l'art 3 della Costituzione, tenuto conto che il difforme trattamento dei Geometri impiegati presso i vari enti pubblici a secondo che i rispettivi ordinamenti fissino o meno detta incompatibilita, trova giustificazione nell'obiettiva diversita delle relative situazioni, alla stregua delle finalita e delle funzioni assegnate a ciascun ente. (V 1189/77, mass n 384854; (V 1357/71, mass n 351586; (V 406/74, mass n 368113).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Regio Decr. 11/02/1929 num. 274 art. 7, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 241, Legge 25/04/1938 num. 897 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)