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Sez. 3, Sentenza n. 3116 del 23/05/1985 (Rv. 440818 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA PETITORIA DA PARTE DEL CONVENUTO IN SEDE POSSESSORIA - DIVIETO - ESTENSIONE - PREVIO RIPRISTINO INTEGRALE DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL POSSESSORE SULLA COSA.*
Stato
decisa il 1985-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440818-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI DOMANDA PETITORIA DA PARTE DEL CONVENUTO IN SEDE POSSESSORIA - DIVIETO - ESTENSIONE - PREVIO RIPRISTINO INTEGRALE DELLA SITUAZIONE DI FATTO DEL POSSESSORE SULLA COSA.*

La norma di cui all'art. 705 cod. proc. civ. - per la quale il convenuto in giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita - comporta la improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata, nella sua integrità la situazione di fatto del possessore sulla cosa, a nulla rilevando - per escludere detta sanzione processuale - che sopravvenga la esecuzione (nella specie, spontanea) della sentenza possessoria nel corso del giudizio petitorio ovvero che i possessori spogliati abbiano lasciato decorrere il termine di efficacia del precetto senza iniziare l'esecuzione forzata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)