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Sez. 2, Sentenza n. 687 del 22/01/2002 (Rv. 551714 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Domanda petitoria da parte del convenuto in sede possessoria - Proponibilità - Esclusione - Previa esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551714-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE

La norma di cui all'art.705 cod. proc. civ. - per la quale il convenuto o i suoi aventi causa in giudizio possessorio non possono proporre giudizio petitorio finché il primo procedimento non sia definito e la decisione non sia eseguita - comporta l'improponibilità della domanda petitoria sino a quando con l'esecuzione della sentenza emessa nel giudizio possessorio non sia ripristinata integralmente la situazione di fatto del possessore sulla cosa, senza che detta improponibilità possa essere esclusa dalla circostanza che nel corso del giudizio petitorio sia intervenuta l'esecuzione della sentenza resa nel giudizio possessorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 705

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)